LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1981, n. 55

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: << Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 1
 
A favore del personale dei soppressi Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, Ente nazionale per le Tre Venezie ed Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, che all' atto della soppressione dell' Ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato posto a disposizione della Regione, ai sensi dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere - in aggiunta agli acconti in godimento -, altresì, a titolo di acconto a far tempo dal 12 aprile 1980 e sino all' entrata in vigore della legge di cui all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, fatti salvi i successivi conguagli, gli aumenti contrattuali attribuiti o da attribuire, per gli anni 1980 e 1981, ai dipendenti regionali secondo la seguente equiparazione:
CarrieraQualifica funzionale
DirettivaConsigliere
ConcettoSegretario
EsecutivaCoadiutore
Ausiliaria tecnicaAgente tecnico
AusiliariaCommesso


Le stesse somme, allo stesso titolo e con le medesime decorrenze, sono altresì corrisposte, in aggiunta al trattamento economico in godimento, a favore del personale della soppressa Unione italiana di assistenza per l' infanzia, pure posto a disposizione della Regione.
Ai fini della corresponsione delle somme suindicate trova applicazione il disposto dell' articolo 5 del DPR 21 novembre 1978, n. 718.