LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO
NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO
E AL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 171
 
I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 187, sono inquadrati nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:
commessoIIlivello
agente tecnicoIIIlivello
coadiutore e guardia del CFRIVlivello
segretario e maresciallo del CFRVlivello
ConsigliereVIlivello
DirigenteVIIIlivello


Art. 172
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale - retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l' equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, nonché all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell' ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1 luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l' accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l' anzianità di servizio; l' idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 76/1982
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 21, primo comma, L. R. 81/1982
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 20, secondo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 18/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 7, L. R. 18/1998
Art. 173
 
Ai concorsi pubblici da bandire nell' anno 1981, ai concorsi interni con effetto dal 1 gennaio 1981, ai concorsi per l' accesso alla qualifica dirigenziale con effetto 1 gennaio 1981 ed ai concorsi per l' accesso alla qualifica di maresciallo del CFR, per il 1981, continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 174
 
In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, ultimo comma, della presente legge, continuano ad applicarsi le norme regolamentari emanate secondo la vigente legislazione.
Art. 175
 
Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del ragioniere Generale, dell' avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all' entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 31.12.1978 dell' importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazioni di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980; nonché con l' attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo:
- commesso 16.000
- agente tecnico 16.000
- coadiutore, guardia CFR 17.500
- segretario, maresciallo CFR 23.000
- consigliere 30.000
- dirigente 33.000
(1)
La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Note:
1Parole soppresse al quarto comma da art. 23, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 177
 
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:
- al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell' inizio dell' assenza;
- al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;
- al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d' Aula del Consiglio regionale;
- al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista.
Note:
1Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 178
 
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, o successiva, si applicano le norme di cui al quarto e sesto comma dell' articolo 38, con riferimento, anche per l' anno 1979, agli stipendi iniziali previsti dalla Tabella B.
Le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al personale che ha conseguito la nomina alla qualifica di dirigente e di maresciallo.
Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
2Quarto comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 81/1982
3Quarto comma interpretato da art. 26, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 179
 
Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.
Art. 180
 
Per l' anno 1979, gli stipendi iniziali del V e del VI livello sono determinati sommando lo stipendio iniziale previsto rispettivamente per la qualifica funzionale di segretario e quella di consigliere dalla legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e gli aumenti contrattuali previsti per il 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 per le corrispondenti qualifiche.
Art. 181
 
Per il personale assunto nell' anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l' anno 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell' articolo 176.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dell' articolo 176, quarto comma.
(2)
Per il personale assunto dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dall' articolo 176, quarto comma.
Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982
Art. 182
 
Nei casi di applicazione dell' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dal 1 gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l' importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell' applicazione dell' articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione dei detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio.
Dopo l' entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. L' importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell' articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 8, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 183
 
Gli eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni personali non pensionabili in godimento alla data medesima sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dell' aumento contrattuale spettante per il 1981.
Gli assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 da parte del personale di cui all' articolo 187 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni non pensionabili spettanti a detto personale alla stessa data sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dei miglioramenti economici attribuiti a detto personale dall' articolo 133 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Gli assegni personali eventualmente rimanenti saranno assorbiti con i futuri aumenti di carattere generale.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 27, primo comma, L. R. 49/1984
Art. 184
 
Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso sia in godimento di quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico, conserva la misura delle quote in godimento.
Art. 185
 
Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176 della presente legge.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 10 settembre 1979 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza:
a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all' articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;
b) per il personale non docente di ruolo si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scarti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all' articolo 176, terzo comma.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonché con l' attribuzione dell' aumento contrattuale di cui all' articolo 176, quarto comma.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979.
Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n, 21, lo stipendio nel livello d' inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;
- importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;
- rateo determinato al 28 giugno 1980 dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza;
a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall' Amministrazione statale;
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall' articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il DPR 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;

b) per il rimanente si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;
- importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l' anno 1980 e 1981 dall' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall' articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l' importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;
- la somma risultante dalla differenza tra l' importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l' Amministrazione di provenienza e l' Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l' eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l' Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove otto classi e l' importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 8 commi da art. 28, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 186
 
Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.
L' anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.
Art. 187
 
Per il personale di cui all' articolo 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 il conferimento degli incarichi previsti all' art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.
Art. 188
 
Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall' articolo 13, settimo comma, dall' articolo 14, quinto comma, nonché dall' articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l' articolo 25 della presente legge.
Art. 189
 
Al personale appartenente alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia già preposto alla direzione di un Ente regionale o ad un servizio si applicano le norme di cui all' articolo 21, con decorrenza dell' incarico quadriennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima e senza che per dette preposizioni si proceda ai sensi dell' articolo 20.
Art. 190
 
Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio i dipendenti di cui all' articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.
Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.
I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall' art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.
Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.
Art. 191
 
I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell' articolo 77 della LR 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall' articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 192
 
Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:
- Uffici tavolari;
- Centri zonali dell' ERSA;
- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.
Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l' altro, la responsabilità organizzativa dell' unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad essa addetto.
Art. 193
 
Le norme di cui all' articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.
La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.
Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 6 della presente legge.
Art. 194
 
Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Al personale dell' VIII livello, eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all' art. 7, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, spetta l' indennità del 35% prevista dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.
Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 3, primo comma, L. R. 32/1984
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
Il dipendente regionale, o l' incaricato o il comandato preposto all' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Note:
1Terzo comma abrogato implicitamente da art. 45, comma 6, L. R. 7/1988
Art. 197
 
In attesa della determinazione dell' ordinamento degli uffici dell' IRFoP, l' Ente stesso è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell' VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell' Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità, all' IRFoP, è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell' IRFoP equiparabili ai Servizi.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' VIII livello cui sia affidato, nell' ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l' incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona - socio - economica, nonché di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un' unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.
Art. 198
 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale regionale viene assegnato, ai sensi dell' art. 4, ai Servizi o alle unità organizzative periferiche, nell' ambito della singola Direzione regionale o del medesimo Ente regionale.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 199
 
Ove non trovi applicazione l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' articolo 2 della medesima legge e l' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all' INPS, nei predetti enti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell' interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla CPDEL in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 32, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 32, secondo comma, L. R. 81/1982
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 81/1982
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 200
 
Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.
Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 201
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.
Art. 202
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 138 della presente legge, per il triennio 1979-1981, per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali dell' art. 176, con le decorrenze ivi previste. Per il personale collocato a riposo nel corso degli anni 1979 e 1980, la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali previsti dall' art. 176 con le decorrenze ivi previste.
Per il personale in quiescenza di cui all' art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' art. 115 della medesima legge, l' adeguamento, per il triennio 1979-1981, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui all' art. 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di quelli di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto - legge 6 giugno 1981, n. 283, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio, con la stessa decorrenza.
Ai fini di cui ai commi precedenti, la retribuzione pensionabile viene determinata computando altresì, a decorrere dal 1 gennaio 1981, l' importo di lire 2.000 annue lorde, secondo quanto previsto dall' articolo 176 ed in base all' anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 203
 
Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall' articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennità di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.
La misura dell' indennità di buonuscita, di cui al precedente comma, verrà determinata sugli assegni e con le modalità vigenti alla data di decesso del dipendente.
Art. 204
 
Per le cessazioni dal servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per quanto concerne il trattamento previdenziale, le norme vigenti fino al predetto termine.
Art. 205
 
Gli equi indennizzi liquidati al personale regionale con provvedimento adottato dal 1 luglio 1978 fino all' entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati in conformità alla tabella D allegata alla presente legge e in base allo stipendio di cui alla tabella B.
TITOLO III
 PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 207
 
L' applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell' articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:
- dirigente: caporedattore
- funzionario: vicecaporedattore
- consigliere: caposervizio - segretario: redattore ordinario.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 4, L. R. 5/2018
Art. 208
 
Ai fini della corresponsione dell' indennità di anzianità, prevista dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, ai predetti dipendenti viene riconosciuta una anzianità di servizio pari a quella maturata presso l' Amministrazione regionale.
Art. 209
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l' iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall' articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell' articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all' Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall' articolo 167 della presente legge.
Art. 210

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 259, comma 4, L. R. 7/1988
TITOLO IV
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALE
IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 211
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all' art. 5 della LR 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nei livelli iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l' Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell' Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2 gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nel V livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della LR 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali, se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nel V livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
L' inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
TITOLO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 212
 
In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.
Art. 213
 
I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Art. 214

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 215
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.
Art. 216
 
I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 217
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:
- art. 1, numero 1, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;
- legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;
- legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;
- legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;
- articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;
- legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;
- legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;
- legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;
- ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
L' art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1982.
Note:
1Articolo interpretato da art. 38, primo comma, L. R. 81/1982
2Articolo interpretato da art. 39, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 218
 
Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa fa carico al capitolo 318 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 219
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.
La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 220
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 221
 
Alla maggiore spesa complessiva di lire 5.500 milioni si fa fronte:
a) per lire 4.500 milioni mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione:
- lire 1.997 milioni del capitolo 1953;
- lire 2.500 milioni dal capitolo 6701, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- lire 3 milioni dal capitolo 228;
b) per le restanti lire 1.000 milioni, relativi a parte delle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di parti importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.
Art. 222
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.