LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 141

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 142
 
Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini.
Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 81/1982
2Comma 3 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
3Comma 1 interpretato da art. 7, comma 28, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 143
La misura dell' indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell' art. 136 della presente legge, goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l' indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall' INADEL.
La Regione assicura, comunque, al dipendente l' indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell' INADEL.
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011
4Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.
Art. 144
 
I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.
Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.
Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell' indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.
Art. 145
 
Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Il versamento, o il rilascio della procura, dovranno venire effettuati entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 145 bis
 (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)
1.L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
Art. 146

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 33/1987
2Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 147

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 148
 
1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.
La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.
La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.
Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.