LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.
Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:
- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;
- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 105
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.
Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Note:
1Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 32, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 109
 
Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.
Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.
6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 113
 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
Art. 113 bis
 
1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.
2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988