LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
TITOLO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l' anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell' allegata Tabella C.
Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.
Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dei precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge.
Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:
- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;
- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 105
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al DPR 5 gennaio 1950, n. 180, l' ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi.
Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Note:
1Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 32, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 109
 
Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.
Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.
6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l'attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un'organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 113
 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
Art. 113 bis
 
1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell' orario di lavoro.
2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati di emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre né ai limiti individuali, né al monte ore complessivo annualmente fissato d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 44/1988
CAPO II
 LAVORO STRAORDINARIO,
LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO
Art. 114
 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d' Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
4Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:
- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 5.000 orarie.
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell' Azienda delle foreste, nonché ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all' Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell' articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
CAPO III
 TRATTAMENTO DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO
Art. 116
Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.
Nei confronti del personale dell' Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio s' intende, ai fini dell' applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali.
Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero.
Note:
1Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
4Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 117
 
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo, o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;
f) dell' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida.
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, L. R. 44/1988
3Parole sostituite al quarto comma da art. 3, comma 1, L. R. 35/1996
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 15, L. R. 22/2007
6Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 119
 
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.
Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto. In tale caso, le misure dell' indennità di trasferta vengono ridotte di 1/6 per pasto.
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria.
Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto.
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 10, secondo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al secondo comma da art. 10, terzo comma, L. R. 81/1982
3Parole sostituite al secondo comma da art. 17, primo comma, L. R. 49/1984
4Parole sostituite al secondo comma da art. 39, comma 1, L. R. 44/1988
5Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1991
6Parole sostituite al quarto comma da art. 4, comma 1, L. R. 35/1996
7Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
9Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
10Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 120
 
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 122
 
Al dipendente inviato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso del posto letto.
Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.
Per l' uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un' assicurazione sulla vita, stipulata dal dipendente per l' uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e altri assegni pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte e di invalidità permanente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Terzo comma abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
Art. 123
 
Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell' automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988
2Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 124
 
Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un' indennità di lire 250 a KM.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
L' indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 126

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 127
1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988
3Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996
4Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 128
 
Nel provvedimento con cui si dispone la missione, deve indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 129
1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1Articolo interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 81/1982
2Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 130
 
Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;
d) l' eventuale autorizzazione all' uso ed alla guida dell' automezzo dell' Amministrazione o dell' Ente regionale.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 42, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 131
 
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 132
Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale d'obbligo, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive nonché in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale e per fronteggiare stati d' emergenza dichiarati tali ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.
Raggiunto il limite massimo di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell' art. 114.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 33/1987
3Parole aggiunte al primo comma da art. 43, comma 1, L. R. 44/1988
4Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 35/1996
5Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 35/1996
6Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 133
 
Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.
L' indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell' articolo 5.
L'indennità di cui al primo comma non spetta:
a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;
b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;
c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora.
(2)
Note:
1Primo comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 81/1982
2Terzo comma sostituito da art. 87, comma 1, L. R. 18/1996
3Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 134
 
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 135
 
Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
TITOLO II
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CAPO I
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 maggio 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.
Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l' applicazione dell' aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
Qualora l' Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla CPDEL sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l' erogazione dell' integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della CPDEL ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla CPDEL medesima.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 137
 
Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.
Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione.
Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.
Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.
L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 33/1987
2Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, comma 2, L. R. 33/1987
3Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 138
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi dei precedenti commi, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984
2Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 139
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
Art. 140
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
CAPO II
 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 141

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 142
 
Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini.
Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 81/1982
2Comma 3 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
3Comma 1 interpretato da art. 7, comma 28, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 143
La misura dell' indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell' art. 136 della presente legge, goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l' indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall' INADEL.
La Regione assicura, comunque, al dipendente l' indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell' INADEL.
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011
4Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.
Art. 144
 
I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.
Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.
Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell' indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.
Art. 145
 
Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Il versamento, o il rilascio della procura, dovranno venire effettuati entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 145 bis
 (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)
1.L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
Art. 146

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 33/1987
2Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 147

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 148
 
1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.
La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.
La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.
Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
CAPO III
 TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
Art. 149
 
Ai fini dell' assistenza sanitaria si applicano al personale regionale le norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 150
 
L' Amministrazione regionale deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l' incolumità e la salute dei dipendenti.
I dipendenti possono essere sottoposti periodicamente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
I dipendenti addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall' Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
L' Amministrazione regionale, in concorso con le rappresentanze sindacali, promuove la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l' integrità psicofisica dei dipendenti.
Art. 151
1.In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi.
1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.
1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.
1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.
1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.
2.In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.
2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.
2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.
2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.
2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 81/1982
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1983
3Primo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 8/1991
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 48/1991
5Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 31/1997
6Comma 2 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 13/1998
7Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
12Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 9/2008
14Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
15Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
16Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
17Comma 2 sexies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
19Vedi la disciplina transitoria del comma 2 ter, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
20Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
21Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quinquies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
22Vedi la disciplina transitoria del comma 2 sexies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
23Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 78, L. R. 22/2010
24Comma 1 bis sostituito da art. 16, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012. Tale disposizione trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso, come stabilito dall'art. 16, comma 24, della medesima L.R. 18/2011.
25Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
26Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
27Vedi la disciplina transitoria del comma 1 ter, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
28Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
29Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 23/2016
30Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 23/2016
31Comma 1 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 23/2016
32Comma 1 quater sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 23/2016
33Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
34Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
35Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
36Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 23/2016
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 23/2016
38Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 23/2016
39Comma 1 interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2016
40Comma 1 interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2016
41Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2016
42Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 23/2016
43Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
44Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 9, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
45Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
46Parole soppresse al comma 2 da art. 101, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
Art. 151 bis
 
I dipendenti regionali cui è affidata la direzione o l' assistenza dei lavori che l' Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 46, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 152
 (Fondo sociale)
1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 14, L. R. 1/2005
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 153
 (Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:
a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987
3Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996
7Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
8Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008
11Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 154

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 2, comma 5, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 155
 (Comitato di gestione del fondo sociale)
1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:
a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 18, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Comma 7 abrogato da art. 67, comma 1, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
4Quinto comma interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 44/1988
5Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 13/1989
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 13/1989
7Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 8/1991
8Parole sostituite al primo comma da art. 22, comma 1, L. R. 8/1991
9Parole sostituite al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 31/1996
10Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 42, comma 2, L. R. 31/1996
11Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
12Quarto comma sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 6, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 4 abrogato da art. 12, comma 6, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 156

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 10, comma 1, L. R. 13/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 15, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158 bis
 
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 36, L. R. 4/1999
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 158 ter
 
Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Amministrazione regionale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:
1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;
2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.
2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 1), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole soppresse al numero 2) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 2), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, lettera e), numero 3), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
CAPO IV
 EQUO INDENNIZZO
Art. 159

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 160

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 48, comma 1, L. R. 44/1988
2Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 161

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 49, comma 1, L. R. 44/1988
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 50, comma 1, L. R. 44/1988
3Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 162

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 163

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 164

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 165

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 166
 
Con effetto dalla data di cui all' art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell' espletamento di attività di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un' invalidità permanente non inferiore all' 80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d' impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.
In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente è corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge medesima.
La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell' infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell' equo indennizzo.
CAPO V
 PERSONALE A CONTRATTO GIORNALISTICO
Art. 167
 
Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >> possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.