LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO II
 DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO
DI FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE
Art. 66
 
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.
Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;
c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.
(1)
La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 71
 
In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all' articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 72

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 33/1987
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 73

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Secondo comma interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 13/1989
3Secondo comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 47/1990
4Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 74
 
Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, 12 dicembre 1966, n. 1078, nell' articolo 31, primo comma, e nell' articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.
L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.
I dipendenti regionali eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno altresì diritto, ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Note:
1Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989
Art. 75
 
Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni delle legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.