LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
 
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge; per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
 
Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.
Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, primo comma, L. R. 32/1985
3Sesto comma sostituito da art. 248, comma 1, L. R. 7/1988
4Parole soppresse al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 44/1988
5Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 44/1988
6Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2000
7Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al quinto comma da art. 38, comma 1, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al sesto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 59/1983
2Articolo abrogato da art. 253, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 8
 
I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio nonché le specifiche competenze e responsabilità, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previa informativa con le rappresentanze sindacali.
Al coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio, spetta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9.
Note:
1Parole soppresse al quinto comma da art. 1, primo comma, L. R. 81/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 253, comma 2, L. R. 7/1988
3Primo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Secondo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Quarto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Sesto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7Parole sostituite al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8Parole aggiunte al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Parole sostituite al quinto comma da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9
 
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1984