LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 95
 
Il dipendente, in caso di assenza per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- nei primi 13 mesi: intero;
- nei successivi 7 mesi: ridotto al 50%.
(2)
Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Nell' assenza per malattia sono inclusi anche periodi di assenza richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico ed adeguatamente comprovati.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza straordinaria senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Quando l' infermità che è motivo dell' assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità di cui agli artt. 160 e 162, il dipendente ha diritto complessivamente ad un assenza per malattia, con diritto al trattamento economico intero, della durata di 26 mesi.
A favore dei dipendenti che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.
In nessun caso l' integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale assente per infermità dipendente da causa di servizio.
Note:
1Quinto comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 8/1991
2Parole sostituite al primo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
3Parole sostituite al secondo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
4Parole sostituite al terzo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
5Parole sostituite al quarto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
6Parole sostituite al quinto comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996
7Parole sostituite al settimo comma da art. 83, comma 1, L. R. 18/1996