LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 27
 
Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello della qualifica di segretario-maresciallo assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.
Il personale appartenente alle qualifiche di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.
Al personale appartenente alle qualifiche di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 20 anni.
(8)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
6Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003
7Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023