LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 181
 
Per il personale assunto nell' anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l' anno 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell' articolo 176.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dell' articolo 176, quarto comma.
(2)
Per il personale assunto dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data del precedente comma;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dall' articolo 176, quarto comma.
Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 27, primo comma, L. R. 81/1982
2Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 27, secondo comma, L. R. 81/1982