LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 158 ter
 
Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Amministrazione regionale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:
1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;
2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.
2. A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 1), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole soppresse al numero 2) del comma 1 da art. 11, comma 4, lettera e), numero 2), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 4, lettera e), numero 3), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.