LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 158 bis
 
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 36, L. R. 4/1999
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.