LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 153
 (Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:
a) sussidi assistenziali;
b) borse di studio;
c) prestiti;
d) mutui edilizi.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.
3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 81/1982
2Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 1, L. R. 33/1987
3Primo comma interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 20/1996
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 3, L. R. 20/1996
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 7, L. R. 20/1996
7Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
8Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 20/1996 con effetto, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, dall' 1 luglio 1996.
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 61, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 13, L. R. 17/2008
11Articolo sostituito da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
12Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.