LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 151
1.In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.
1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi.
1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente.
1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore.
1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.
1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.
1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.
2.In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge.
2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso.
2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica.
2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità.
2 sexies. È sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 81/1982
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 57/1983
3Primo comma sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 8/1991
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 74, comma 1, L. R. 48/1991
5Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 31/1997
6Comma 2 bis aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 13/1998
7Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2004
11Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 17/2004
12Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 3, L. R. 17/2004
13Comma 1 sostituito da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 9/2008
14Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
15Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
16Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
17Comma 2 sexies aggiunto da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 9/2008
18Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
19Vedi la disciplina transitoria del comma 2 ter, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
20Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quater, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
21Vedi la disciplina transitoria del comma 2 quinquies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
22Vedi la disciplina transitoria del comma 2 sexies, stabilita da art. 12, comma 31, L. R. 9/2008
23Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 78, L. R. 22/2010
24Comma 1 bis sostituito da art. 16, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012. Tale disposizione trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso, come stabilito dall'art. 16, comma 24, della medesima L.R. 18/2011.
25Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
26Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 12, L. R. 5/2013
27Vedi la disciplina transitoria del comma 1 ter, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
28Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 10, comma 13, L. R. 5/2013
29Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 23/2016
30Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 23/2016
31Comma 1 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 23/2016
32Comma 1 quater sostituito da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 23/2016
33Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
34Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
35Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 23/2016
36Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 23/2016
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 23/2016
38Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera h), L. R. 23/2016
39Comma 1 interpretato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2016
40Comma 1 interpretato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2016
41Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 23/2016
42Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 23/2016
43Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 8, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
44Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 1, comma 9, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
45Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
46Parole soppresse al comma 2 da art. 101, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019