LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 148
 
1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.
La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.
La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.
Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.