LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 143
La misura dell' indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell' art. 136 della presente legge, goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l' indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall' INADEL.
La Regione assicura, comunque, al dipendente l' indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell' INADEL.
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011
4Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.