LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 maggio 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.
Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l' applicazione dell' aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
Qualora l' Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla CPDEL sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l' erogazione dell' integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della CPDEL ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla CPDEL medesima.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991