LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 134
 
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.