LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

CAPO III
 Attività ed interventi particolari
Art. 13
 Attività di ispezione
Le attività di ispezione sui luoghi di lavoro vengono esercitate ai sensi delle leggi vigenti secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall' articolo 5, commi sesto e ottavo, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il Presidente della Giunta regionale, ai fini della proposta dei nominativi degli operatori cui dovrà essere attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei criteri formulati dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.
Art. 14
 Strumenti informativi
L' Unità Sanitaria Locale utilizza per la esecuzione degli interventi, oltre le attrezzature ed i mezzi idonei alla conoscenza delle condizioni ambientali e sanitarie, i risultati dei seguenti strumenti informativi:
- mappe di rischio;
- questionari di gruppo omogeneo;
- registri dei dati ambientali e biostatici; nonché:
- le denunce e il registro degli infortuni;
- le schede sanitarie individuali dei servizi aziendali;
- le rilevazioni ambientali effettuate dai servizi aziendali e da altri istituti;
- ogni altra informazione utile allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 15
 Formazione e aggiornamento professionale
La Regione assume iniziative per la formazione e l' aggiornamento degli operatori addetti al settore di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, avvalendosi di Istituti Universitari, dell' Istituto Superiore di Sanità, dell' Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di altri enti pubblici, ed eventualmente di altre istituzioni di riconosciuta qualificazione.
Art. 16
 Oneri a carico delle aziende
Fino alla emanazione di specifiche norme a carattere nazionale, i costi degli interventi, richiesti dalle imprese e/o concordati tra imprese e lavoratori ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno carico alle aziende secondo le modalità da concertarsi tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sulla base di tariffari uniformi.