LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1981
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
320.03 - Medicina preventiva

Art. 2
 Criteri di programmazione e di gestione
Le attività di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro vengono programmate in modo che rispondano:
a) alle norme di legge;
b) alle richieste dei lavoratori e delle loro organizzazioni;
c) alle richieste delle aziende e delle associazioni imprenditoriali.

Nell' ambito dei programmi di cui al precedente comma, vanno assicurati in modo particolare:
1) la formulazione delle mappe di rischio a livello aziendale e territoriale;
2) la raccolta e distribuzione delle informazioni relative ai rischi o ai danni;
3) la esecuzione di controlli sanitari sull' ambiente di lavoro e sulle persone.

La Regione e le Unità Sanitarie Locali assicurano la partecipazione dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, e degli imprenditori alla formulazione dei programmi di intervento attraverso consultazioni periodiche con le rispettive organizzazioni, anche secondo quanto previsto dall' articolo 10, penultimo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.