LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

TITOLO II
 Attribuzioni riservate alla Regione
Art. 2
 (Ordinanze contingibili ed urgenti)
Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d' igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.
La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.
Art. 3
 (Autorizzazioni)
Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio di:
a) case di cura private;
b)   ( ABROGATA )
c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
d) macelli pubblici e privati.
(1)
Compete, pure, al Presidente della Giunta regionale la autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall' articolo 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
L' istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell' Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.
Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l' apertura e l' esercizio di case di cura private.
Per l' attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell' articolo precedente.
Note:
1Parole soppresse [errore decodifica al_a] da art. 11, comma 1, L. R. 17/2003
Art. 4
 (Attività nell' interesse dei privati)
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.
Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.
Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.
Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.
Art. 5
 (Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)
1. Ai sensi dell' articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all' articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.
4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:
a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell' articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;
f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);
g) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell' articolo 9 della legge 475/1968 , come modificato dall' articolo 10 della legge 362/1991 , e dell' articolo 10 della medesima legge 475/1968 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 20/2004
2Articolo sostituito da art. 5, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 5 bis
 (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.
3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.
4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 171, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 171, comma 2, L. R. 17/2010
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 14, comma 2, L. R. 20/2004
2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 20/2004
2Articolo abrogato da art. 5, comma 14, L. R. 33/2015