LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 37
 (Collegio medico per l' accertamento della compatibilità
dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni
lavorative affidate o da affidare)
Ai compiti previsti dall' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.
I collegi medici dell' Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.
La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.