LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 luglio 1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.06 - Veterinaria
320.07 - Farmaceutica

Art. 29
 (Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato
medico per le patenti di guida per autoveicoli e
natanti)
Le Commissioni sanitarie previste dall' articolo 481 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall' articolo 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l' Unità Sanitaria Locale cui appartiene il capoluogo di provincia.
Le Commissioni sanitarie sono composte:
- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell' articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.
Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall' Unità sanitaria locale.