LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1981, n. 40

Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981, n. 2, concernente 'Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle Unità Sanitarie Localì e 3 giugno 1981, n. 35, concernente 'Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale.'

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1981
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 2
 
In attesa del trasferimento ai sensi dell' articolo 61, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, talune unità del personale trasferendo al servizio sanitario, di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità Sanitarie Locali, previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza e parere vincolante dall' Assessorato della Sanità, per le necessità di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora ne vengano motivate le eccezionali esigenze.