LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1980
Materia:
220.05 - Fiere e mercati

Art. 3 bis
 (Modalità di restituzione degli incentivi)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 , Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera e), L. R. 24/2009