LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO VI
 Norme finanziarie
Art. 17
 
Per gli oneri previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria III - il capitolo 3252 con la denominazione: << Spese derivanti dalle convenzioni stipulate per la gestione del << Collegio di Barazzetto >> di Coseano e dell' << ex Villa Florio >> di Buttrio >>.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3252 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Per quanto riguarda l' esercizio 1980, l' eventuale stanziamento da iscriversi al precitato capitolo 3252 verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 18
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 4 e 15 fanno carico ai capitoli 221, 222, 223, 224, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1980 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 19
 
Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 5 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3324 con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni dei fondi necessari per l' espletamento delle funzioni di assistenza e beneficenza già esercitate dagli Enti soppressi e trasferite alla Regione con il DPR 18 dicembre 1979, n. 839 >>.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 3324 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanzio 1980.
Per quanto riguarda l' esercizio 1980, l' eventuale stanziamento da iscriversi al precitato capitolo 3324 verrà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento della somma occorrente dal capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 20
 
Gli oneri previsti dal terzo comma del precedente articolo 5, fanno carico ai capitoli 1706 e, rispettivamente, 6701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, i quali presentano sufficiente disponibilità.
Art. 21
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7164 con la denominazione: << Spese per l' incremento ippico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.
Al predetto onere di lire 20 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7244 del precitato stato di previsione: detto importo comprende la quota di lire 5 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 7164 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 22
 
Per far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari, cui è subentrata ai sensi dell' articolo 3, secondo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 13 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980- 1982 vengono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IX - i seguenti capitoli:
- capitolo 6712 con la denominazione: << Spese per il pagamento dei ratei dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista sul capitolo 717 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 1.200 milioni;
- capitolo 6713 con la denominazione: << Spese per l' ultimazione delle opere già avviate dal soppresso Ente Nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede con la maggior entrata prevista sul capitolo 716 del precitato stato di previsione dell' entrata, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 800 milioni.

Le spese autorizzate con il precedente primo comma faranno carico, negli esercizi dal 1983 al 1990, ai capitoli corrispondenti al precitato capitolo 6712.
Per quanto riguarda l' esercizio 1980, gli eventuali stanziamenti da iscriversi sui precitati capitoli 6712 e 6713 verranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento dal capitolo 6710 e, rispettivamente, dal capitolo 6711 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.
Art. 23
 
Gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 16 fanno carico al capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 24
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.