LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione ed alla gestione di un consorzio interregionale per lo svolgimento delle funzioni già di competenza dell' Istituto di Incremento Ippico di Ferrara.
Le quote di partecipazione saranno fissate con le leggi di approvazione del bilancio.
In via alternativa l' Amministrazione regionale potrà stipulare con Enti pubblici convenzioni, annuali o pluriennali, per lo svolgimento dei servizi inerenti all' incremento ippico.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 12
 
In deroga al combinato disposto degli articoli 1 e 2 della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le funzioni già svolte dalle strutture operative dell' ex ENAOLI e relative all' assistenza agli orfani continueranno ad essere esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 13
 
Agli adempimenti di carattere tecnico ed amministrativo e/o contabile afferenti all' ultimazione degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ed in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, sono delegati gli Istituti Autonomi Case Popolari della regione.
A tal fine gli immobili relativi saranno presi in consegna dagli IACP interessati nello stato in cui si trovano, previa intesa con la Regione e l' Ufficio stralcio, di cui all' articolo 6 del DPR succitato.
Della consegna sarà steso apposito verbale alla presenza anche del rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori e sarà disposta a favore dei Presidenti degli Istituti idonea apertura di credito per il pagamento degli stati di avanzamento, degli oneri connessi e di quant' altro occorra per l' ultimazione dei lavori.
Note:
1Primo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982
2Terzo comma interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 53/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1982
Art. 14
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 5, terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è istituito un ruolo speciale provvisorio, nel quale sarà collocato il personale di cui allo stesso articolo 5 suindicato, primo e secondo comma, con effetto dal 12 aprile 1980.
La collocazione avrà luogo con la salvaguardia delle posizioni economiche spettanti al 12 aprile 1980 in virtù di regolamenti già in vigore e delle leggi statali, nonché delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale, con applicazione, a partire dalla stessa data, del trattamento economico previsto dalle predette leggi e regolamenti.
Alle assegnazioni provvisorie di detto personale agli enti previsti nella presente legge si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, primo comma.
Alla regolamentazione dell' inquadramento nei ruoli organici degli enti predetti e alla assegnazione definitiva, man mano che sarà provveduto al riordino definitivo delle funzioni trasferite, si provvederà con le modalità previste all' articolo 4, secondo e terzo comma.
Art. 15
 
Per il personale non di ruolo previsto dall' ultimo comma dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli Enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
Art. 16
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, con contratto a termine, in deroga alle norme vigenti, anche per periodi superiori nel massimo ai giorni 180, ma comunque per una durata non superiore al 31 dicembre 1981, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Le assunzioni avranno luogo con le modalità previste dall' articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all' articolo 1 della presente legge, alla quale viene adibito.
Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.
In deroga all' articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi ( ENLRP ) per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, ivi comprese le quote corrispondenti ai contributi a carico dell' Amministrazione regionale, potranno essere disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati all' uopo scelti fra i funzionari in servizio presso le strutture del citato Ente.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 55/1981
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 95/1981
3Parole aggiunte al quinto comma da art. 10, primo comma, L. R. 83/1983