LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

CAPO III
 Beni assegnati in gestione
agli Istituti Autonomi per le Case Popolari
Art. 8
 
Ferma restando l' attribuzione disposta in forza dell' articolo 2 della presente legge in capo ai Comuni delle funzioni, dei beni e del personale, relativi ai servizi ed all' erogazione nel Friuli - Venezia Giulia delle prestazioni assistenziali, già esercitate e di spettanza del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, i beni mobili ed immobili - eccetto i nudi terreni - esistenti nell' ambito regionale e connessi all' attività di edilizia economica e popolare svolta dallo stesso Ente, sono assegnati, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, secondo comma, della presente legge, in amministrazione e gestione separate agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, con l' onere di presentare rendicontazione annuale secondo le prescrizioni di un' apposita convenzione, da stipularsi fra le parti interessate.
La consegna dei beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito territoriale di competenza degli Istituti autonomi per le case popolari ed agli stessi assegnati in amministrazione e gestione avrà luogo contestualmente alla consegna dei medesimi ai delegati della Regione, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 6, secondo e terzo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Per le assegnazioni degli alloggi dell' ente soppresso, compresi quelli in costruzione, ovvero dallo stesso posseduti in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, continueranno ad applicarsi, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall' ente medesimo in applicazione dell' articolo 5 dello statuto.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione in locazione con patto di futura vendita degli alloggi già di proprietà dell' ente soppresso, trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, a favore dei soggetti per i quali tale facoltà è stata prevista dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell' ente medesimo di cui al verbale n. 5 del 24 novembre 1964.
La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli assegnatari degli alloggi posseduti dall' ente soppresso in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La facoltà di cui ai precedenti quarto e quinto comma sarà esercitata secondo le modalità e i criteri già stabiliti dall' ente medesimo con la suindicata deliberazione del Consiglio di amministrazione ed entro il termine previsto nel secondo comma dell' articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all' ente soppresso o agli uffici dell' amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell' ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1982
2Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 53/1982
3Aggiunti dopo il quarto comma 5 commi da art. 3, primo comma, L. R. 53/1982
4Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
5Decimo comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 44, primo comma, L. R. 25/1985
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 34/1993
9Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993
10Integrata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993
Art. 8 bis
Nei fabbricati o complessi di fabbricati, già di pertinenza dell' Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, anche ove sussistono contemporaneamente regimi di conduzioni diverse (cessione di proprietà, patto di futura vendita e riscatto, locazione semplice), gli Istituti autonomi per le case popolari promuoveranno la costituzione di amministrazioni autonome degli inquilini, regolamentando i rapporti tra dette amministrazioni autonome e l' Istituto stesso.
Analoghe amministrazioni e con gli stessi criteri saranno promosse per la gestione, ove esistano, degli impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda.
Fino alla costituzione delle amministrazioni autonome, di cui al precedente primo comma, gli Istituti autonomi provvederanno alla regolamentazione ed all' adeguamento delle quote di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
Art. 8 ter
L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
Art. 8 quater
L' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente applicherà il regime previsto dalla disciplina regionale per l' edilizia sovvenzionata agli alloggi di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 8 della presente legge per i quali non sia stata esercitata, nel termine previsto dal sesto comma del predetto articolo 8, la facoltà di riscatto, nonché per gli alloggi che, resisi comunque liberi, siano assegnati in locazione semplice.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983