LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 8 quater
L' Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente applicherà il regime previsto dalla disciplina regionale per l' edilizia sovvenzionata agli alloggi di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 8 della presente legge per i quali non sia stata esercitata, nel termine previsto dal sesto comma del predetto articolo 8, la facoltà di riscatto, nonché per gli alloggi che, resisi comunque liberi, siano assegnati in locazione semplice.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983