LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 7
 
I beni mobili ed immobili esistenti nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia e destinati alle attività ricreative ed educative, già esercitate dal soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori sono trasferiti in proprietà ai Comuni, nel cui territorio risultano ubicati, per essere utilizzati per finalità culturali e ricreative.
A tale scopo, la consegna avrà luogo con le modalità previste dal precedente articolo 3.
Note:
1Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983