LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 22
 
Per far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari, cui è subentrata ai sensi dell' articolo 3, secondo comma del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 13 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980- 1982 vengono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IX - i seguenti capitoli:
- capitolo 6712 con la denominazione: << Spese per il pagamento dei ratei dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista sul capitolo 717 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 1.200 milioni;
- capitolo 6713 con la denominazione: << Spese per l' ultimazione delle opere già avviate dal soppresso Ente Nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede con la maggior entrata prevista sul capitolo 716 del precitato stato di previsione dell' entrata, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 800 milioni.

Le spese autorizzate con il precedente primo comma faranno carico, negli esercizi dal 1983 al 1990, ai capitoli corrispondenti al precitato capitolo 6712.
Per quanto riguarda l' esercizio 1980, gli eventuali stanziamenti da iscriversi sui precitati capitoli 6712 e 6713 verranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento dal capitolo 6710 e, rispettivamente, dal capitolo 6711 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.