LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/12/1980
Materia:
120.11 - Enti soppressi
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 16
 
Al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere e mantenere in servizio, con contratto a termine, in deroga alle norme vigenti, anche per periodi superiori nel massimo ai giorni 180, ma comunque per una durata non superiore al 31 dicembre 1981, il personale strettamente necessario per sovvenire alle esigenze relative e ciò a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
Le assunzioni avranno luogo con le modalità previste dall' articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all' articolo 1 della presente legge, alla quale viene adibito.
Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.
In deroga all' articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi ( ENLRP ) per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, ivi comprese le quote corrispondenti ai contributi a carico dell' Amministrazione regionale, potranno essere disposte aperture di credito a favore dei funzionari delegati all' uopo scelti fra i funzionari in servizio presso le strutture del citato Ente.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 55/1981
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 95/1981
3Parole aggiunte al quinto comma da art. 10, primo comma, L. R. 83/1983