LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 5
 
I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l' ente che li ha utilizzati, e ciò fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.
Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani è tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso altri enti pubblici che ne facciano richiesta alla Regione, la quale vi provvede previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza, sentiti gli enti di provenienza e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
Per i giovani che hanno superato l' esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 si intendono risolti dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la Giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.
Per l' anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.
I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
I giovani che non abbiano partecipato all' esame di idoneità, ovvero che non lo abbiano superato, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981