LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 3
 
L' esame di idoneità è effettuato per profili professionali omogenei ove possibile, per ogni progetto specifico ovvero per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, si disporrà:
- l' equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche iniziali dei corrispondenti livelli funzionali vigenti presso gli Enti di cui all' articolo 1;
- i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;
- le modalità ed i tempi di effettuazione degli esami;
- la nomina delle Commissioni esaminatrici, delle quali dovranno comunque essere chiamati a far parte rappresentanti delle Associazioni ANCI, UPI ed UNCEM, designati dal Presidente delle sezioni regionali delle medesime, ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.