LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 2
 
I giovani assunti con i contratti, di cui all' articolo 1 della presente legge, sono ammessi esclusivamente all' esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
L' esame consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo a quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani stessi durante l' esecuzione dei progetti, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio, finalizzati alla valutazione delle esperienze di lavoro acquisite.
L' esame di idoneità è effettuato al più presto e comunque entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Per i giovani il cui rapporto di lavoro scade in data successiva l' esame è effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima e, comunque, entro il 30 settembre 1981.
Nei confronti dei giovani che non partecipano all' esame di idoneità, salvi i casi di comprovato impedimento per gravi motivi per i quali con deliberazione della Giunta regionale è disposta l' effettuazione dell' esame in un turno successivo, e nei confronti di quelli che non superano l' esame stesso, il rapporto di lavoro è risolto di diritto alla scadenza del contratto, eventualmente come prorogato.