LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/12/1980
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 10
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge n. 285/1977, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 1.940 milioni fa carico al capitolo 8558 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni per il piano di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.940 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell' articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l' esercizio 1980 e lire 1.800 milioni per l' esercizio 1981.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale n. 73/1978, fanno carico al capitolo 8559 del citato stato di previsione della spesa, il quale presenta sufficiente disponibilità.