LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 9
 
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 spetta il trattamento economico in godimento presso l' Amministrazione regionale o rispettivamente il trattamento economico di cui all' articolo 40 della legge regionale 48/1975.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) dell' articolo 5 nonché lettera a) dell' articolo 4 a cui è stata attribuita funzione di capo della segreteria è possibile prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 20, comma 1, L. R. 31/1997
2Terzo comma abrogato da art. 20, comma 2, L. R. 31/1997