LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 6
 
Il personale di cui al n. 1) dell' articolo precedente, è richiesto nominativamente dai Presidenti dei gruppi all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all' assegnazione compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
Se la richiesta riguarda personale non in servizio presso il Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione al Consiglio è adottato dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, cui compete l'accertamento della compatibilità dell' assegnazione richiesta con le necessità di servizio.
Gli impiegati regionali assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle immediate e dirette dipendenze dei gruppi consiliari.
Note:
1Parole sostituite al da art. 12, comma 38, lettera b), L. R. 6/2013