LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 15 bis
 (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.
2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.
3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 21/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4, comma 2, della medesima L.R. 21/2012.
2Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.