LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1980
Materia:
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 12
1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, erogati in quote mensili, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale.
2. L'importo complessivo annuale delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito in 5.000 euro moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali, maggiorato della somma di 0,05 euro per abitante residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base dei dati ISTAT risultanti dall'ultimo censimento.
3. L'importo complessivo di cui al comma 2 è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:
a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari cui hanno reso all'inizio della legislatura dichiarazione di prima appartenenza consiglieri del genere sottorappresentato, in ragione del numero di tali dichiarazioni;
b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari, in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo.
4. I contributi non possono essere utilizzati:
a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, e ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;
d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
f) per spese relative all'acquisto di automezzi.
5. Eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo. I saldi attivi risultanti al termine della legislatura, ovvero alla data dello scioglimento del gruppo, sono versati al bilancio del Consiglio regionale.
5 bis. In esito al controllo della Corte dei conti previsto dalla normativa statale, gli eventuali saldi attivi della gestione annuale dei contributi di cui al presente articolo sono versati al bilancio del Consiglio regionale nella misura dell'importo risultante dalla differenza tra il 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno di riferimento e il totale delle spese di funzionamento rendicontate per il medesimo periodo; il versamento deve essere effettuato entro un termine fissato dall'Ufficio di Presidenza e il mancato versamento determina la sospensione dell'erogazione dei contributi per spese di funzionamento.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis non trova applicazione qualora il totale delle spese di funzionamento rendicontate nell'anno di riferimento sia superiore al 50 per cento dei fondi trasferiti per spese di funzionamento nel medesimo periodo e, comunque, non trova applicazione in relazione ai gruppi consiliari cui siano state corrisposte meno di dodici quote mensili di contributi per spese di funzionamento nel corso dell'annualità cui si riferisce il rendiconto.
6. Con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 33/1982
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6 bis, comma 1, L. R. 3/2014
4Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.
5Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2018 . La disposizione trova applicazione a decorrere dalla Legislatura XII, come stabilito dall'art. 1, c. 2 della medesima L.R. 6/2018.