LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1980, n. 15

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/07/1980
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

SEZIONE I
 Disposizioni preliminari e comuni
Art. 1
 
L' unità sanitaria locale è la struttura operativa, dei Comuni singoli od associati e delle Comunità montane e collinare, costituita dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi, con i quali si provvede, per ciascuna delle zone socio - sanitarie, alla gestione unitaria della tutela della salute pubblica ed, in particolare, allo svolgimento dei compiti indicati all' articolo 14 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2
 
L' organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati dalla presente legge e devono ispirarsi ai principi e criteri di:
- economicità, flessibilità ed uniformità di gestione, assicurando la corrispondenza fra utilizzo delle risorse, costi dei servizi e relativi benefici in rapporto all' efficienza e all' efficacia degli interventi;
- mobilità del personale in relazione alle esigenze funzionali anche contingenti dei servizi;
- autonomia tecnico - funzionale dei servizi;
- partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi;
- competenza e professionalità degli operatori;
- responsabilità diretta degli stessi, in quanto preposti all' esercizio di attribuzioni, compiti e mansioni, individuati con riferimento ad ambiti prefissati di funzioni;
- collegialità, particolarmente al livello delle attività di programmazione e progettazione degli interventi, di verifica e controllo dei risultati.

Art. 3
 
In attesa della riforma dell' assistenza pubblica, in attuazione di quanto disposto all' articolo 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella previsione dell' attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nell' ambito dell' Unità Sanitaria Locale è assicurata dagli organi istituzionali e dall' ufficio di direzione della stessa, mediante:
- la predisposizione di programmi e progetti unitari;
- la promozione di organismi di raccordo per l' organizzazione e gestione unitarie degli interventi relativi;
- la verifica dell' attuazione dei programmi e degli interventi unitariamente considerati;
- l' integrazione degli organismi di livello dipartimentale con la rappresentanza degli operatori sociali interessati;
- il lavoro di gruppo degli operatori sanitari e sociali.

Art. 4
 
A livello funzionale generale di programmazione, coordinamento e gestione, le strutture dell' Unità Sanitaria Locale si articolano in:
- ufficio di direzione;
- settori, per materia o gruppi di materie.

A livello operativo specifico di erogazione di servizi e prestazioni, le strutture della Unità sanitaria Locale si articolano in:
- servizi, uffici e presidi.

Con riguardo all' ambito territoriale, le strutture della Unità Sanitaria Locale sono organizzate:
a) a livello distrettuale e multidistrettuale se ricadenti su parti di territorio dell' Unità Sanitaria Locale;
b) a livello zonale, se coincidenti con l' ambito territoriale dell' Unità Sanitaria Locale;
c) a livello multizonale, se ricadenti su ambiti di competenza di più di una Unità Sanitaria Locale.

Le strutture dell' Unità Sanitaria Locale sono dotate di autonomia tecnico - funzionale, intesa come capacità di auto - organizzazione, ai fini dell' esercizio delle funzioni di propria competenza.