LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81

Istituzione dei consultori familiari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/07/1978
Materia:
320.04 - Consultori familiari

Art. 5
 (Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati)
Le istituzioni e gli Enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, accertate le effettive necessità, nel quadro della programmazione regionale socio - sanitaria, possono stipulare convenzioni nel rispetto della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, con gli Enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta dell' Assessore alla sanità.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività indicate nell' articolo 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga del personale indicato nell' articolo 12;
c) il consultorio disponga di locali idonei;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell' articolo 4.

La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
Fino all' istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata dagli Enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 18/1979
2Secondo comma interpretato da art. 9, comma 5, L. R. 17/2008