LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 6
 
Qualora, per effetto dell' inquadramento, al personale inquadrato ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, inferiore al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e quello di inquadramento.
L' assegno personale di cui al comma precedente verrà riassorbito in ragione di un terzo dell' aumento spettante con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari e in ragione della metà dell' aumento spettante in base a miglioramenti di carattere generale fino all' integrale assorbimento.