LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 20
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo 19 il numero dei posti dell' organico del personale della qualifica di dirigente del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza del numero dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19.
Il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.