LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 15
 
Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, purché svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.
Per l' inquadramento nella qualifica funzionale di coadiutore, al personale di cui al precedente comma si applica il disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.