LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1978, n. 51

Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1978
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale

Art. 3
 
1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti ed è commisurato all'80 per cento dell'onere determinato dall'INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.
Il contributo spetta ai richiedenti che, indipendentemente dalla data del rimpatrio, al verificarsi del rischio assicurato definiscano gli oneri di riscatto con l' INPS successivamente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 51/1980
2Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 28/1986
3Primo comma sostituito da art. 11, comma 5, L. R. 12/2003