LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VII
 Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi
artigianali ed a cooperative di consumo, di produzione
e di lavoro
Art. 27
 
Per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l' acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio della loro attività.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
 
Per le finalità di cui all' articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 29
 
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge.
Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative.
Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all' Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 30
 
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7679 con la denominazione: << Contributi a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la costruzione, lo acquisto e l' ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all' esercizio delle loro attività >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7159 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la promozione della cooperazione nell' artigianato nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7680 con la denominazione: << Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, nonché per la costruzione, l' acquisto, il completamento o l' ammodernamento dei locali necessari all' attività delle cooperative >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.