LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Contributi in conto capitale su investimenti industriali
e artigianali in zone montane
Art. 6
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
L' intervento regionale è comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei Comuni di cui allo articolo 1 della presente legge, compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell' Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 8
 
Per le finalità previste dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7676 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.
Per le finalità previste dall' articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 7156 con la denominazione: << Contributo all' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.