LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO XI
 Norme finali
Art. 38
 
Il termine di cui al terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 39
 
Ferma restando la disciplina in ordine all' istruttoria delle pratiche, alla concessione, erogazione, sospensione e revoca dei contributi, nonché agli altri obblighi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, in materia di controllo sull' impiego dei finanziamenti agevolati al settore industriale, di cui all' articolo 2 della presente legge, si applica il disposto dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Art. 40
 
Per i collaudi delle opere di infrastrutture tecniche e servizi realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12, 12 ter e 12 quater della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni dell' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 41
 
Possono beneficiare delle provvidenze di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.
Art. 42
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.