LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 49

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della presente legge sono autorizzati, nell' esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell' industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Categoria XI - i seguenti capitoli:
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7674 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7675 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 11 - il capitolo 7903 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, realizzate nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1978.